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L'Unione Europea attua la Convenzione ONU del 1988 attraverso due regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questi sono integrati da una serie di regolamenti delegati e attuativi della Commissione, che definiscono le disposizioni in dettaglio. Questi regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri. I regolamenti delegati possono essere modificati previa consultazione del Gruppo di esperti sui precursori di droghe, che si riunisce regolarmente ed è composto da rappresentanti esperti di ogni Stato membro dell'UE. I regolamenti attuano la Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 e sono stati istituiti per prevenire il dirottamento delle sostanze verso canali illeciti. Questo è un punto importante, che verrà ulteriormente menzionato nella discussione. Il commercio di precursori di droghe tra l'Unione europea e i Paesi terzi è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 111/2005, modificato dal Regolamento (UE) n. 1259/2013 (vedi versione consolidata). Il commercio tra gli Stati membri dell'UE è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 273/2004, modificato dal Regolamento (UE) n. 1258/2013 (vedi versione consolidata). Ogni versione consolidata contiene un allegato che elenca le sostanze a cui si applicano i regolamenti. I regolamenti delegati della Commissione europea sottopongono nuove sostanze a misure di controllo aggiungendole direttamente ai regolamenti. Tra le sostanze sottoposte a controllo in questo modo figurano la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina (precursori della metanfetamina) nel 2016 e l'NPP e l'ANPP (precursori del fentanil e derivati) nel 2018. Inoltre, i regolamenti sono integrati da ulteriori strumenti pratici, come le "Linee guida per gli operatori economici" e i corsi di e-learning per tali operatori e per le autorità doganali.
Questi regolamenti stabiliscono le procedure, le modalità di lavoro e i limiti per gli operatori economici che commerciano in precursori di droghe. Le disposizioni includono le regole per l'ottenimento e il controllo delle licenze e delle registrazioni, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, le procedure di importazione ed esportazione e l'identificazione di anomalie o irregolarità ("transazioni sospette").
I regolamenti UE definiscono alcuni termini, tra cui "sostanza classificata" e "sostanza non classificata". Una sostanza classificata è quella contenuta nell'allegato dei regolamenti, comprese le miscele o i prodotti naturali (se la sostanza classificata in essi contenuta può essere facilmente estratta), ma esclusi i medicinali che li contengono (ad eccezione di quelli della categoria 4 della 111/2005). Una sostanza non classificata è qualsiasi sostanza che, pur non essendo elencata nell'allegato, è identificata come utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
A livello internazionale, la Convenzione ONU del 1988 elenca i precursori chimici delle droghe in due tabelle. La Tabella I contiene sostanze che possono essere convertite facilmente in droghe controllate o che sono essenziali per la produzione di droghe, mentre la Tabella II contiene altre sostanze chimiche come solventi e reagenti comunemente utilizzati per la lavorazione delle droghe. Le sostanze elencate nella Tabella I sono soggette a controlli più severi rispetto a quelle della Tabella II. Nei regolamenti dell'UE, tutte le sostanze chimiche delle tabelle I e II delle Nazioni Unite sono suddivise in quattro categorie, descritte di seguito. Questo sistema di categorizzazione a quattro livelli consente una maggiore flessibilità nell'applicazione di controlli, verifiche e monitoraggi, adattati alle esigenze dell'Unione Europea.
Categoria 1
Questa categoria contiene le sostanze che sono facilmente convertibili in droghe controllate e sono soggette ai controlli più severi. Molte di queste sono contenute nella Tabella I della Convenzione ONU del 1988.
*(Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate in questa categoria che non sono la catina (nota anche come (+)-norpseudoefedrina), quando è possibile l'esistenza di tali forme. I sali delle sostanze elencate in questa categoria, quando l'esistenza di tali sali è possibile e non sono sali di catina).
Categoria 2
Questa categoria contiene sostanze ampiamente utilizzate nell'industria chimica e che sono anche essenziali per la lavorazione delle droghe (ad esempio, l'anidride acetica e il permanganato di potassio per la lavorazione dell'eroina e della cocaina). Queste sostanze provengono dalla Tabella I o dalla Tabella II della Convenzione del 1988.
*(I sali delle sostanze elencate in questa categoria ogni volta che è possibile l'esistenza di tali sali. (a) Nel regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, la categoria 2 è suddivisa in due sottocategorie, con l'anidride acetica che figura nella categoria 2A e le altre elencate nella categoria 2B).
Categoria 3
Questa categoria contiene i reagenti e i solventi tipicamente utilizzati nella lavorazione delle droghe di cui alla Tabella II della Convenzione del 1988.
*(I sali delle sostanze elencate in questa categoria ogni volta che è possibile l'esistenza di tali sali e non sono i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico).
Categoria 4
Questa categoria riguarda specificamente i medicinali e i medicinali veterinari contenenti efedrina, pseudoefedrina o loro sali.
(La categoria 4 esiste solo nel Regolamento 111/2005 relativo al commercio extra-UE).
Tutte le sostanze contenute negli elenchi dell'ONU sono presenti negli elenchi dell'UE, tuttavia, alcune sostanze chimiche aggiuntive sono regolamentate nell'Unione Europea - si tratta di sostanze chimiche non presenti negli elenchi dell'ONU che sono state utilizzate nella produzione illegale di droga nell'Unione Europea. Oltre agli elenchi di sostanze classificate, l'INCB mantiene un elenco internazionale di sorveglianza speciale limitato di sostanze non classificate. Nell'Unione europea, la Commissione europea gestisce un "elenco di monitoraggio volontario". Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e la Commissione possono proporre aggiunte all'elenco di monitoraggio volontario per facilitare l'identificazione dei tentativi di diversione e rispondere rapidamente alle nuove tendenze.
Le responsabilità degli operatori economici che commerciano in precursori di droghe sono riassunte in una tabella delle "Linee guida per gli operatori" (vedi Figura) prodotte dalla Commissione europea.
Gli operatori economici svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione della diversione dei precursori di droghe e devono facilitare l'identificazione di transazioni sospette che coinvolgono tutte le sostanze classificate; ciò è obbligatorio per le categorie da 1 a 4, e volontario e fortemente raccomandato per le sostanze non classificate. Queste disposizioni si sono dimostrate efficaci in relazione alle sostanze classificate, tanto che le principali sostanze utilizzate per la produzione di anfetamina e MDMA nell'Unione Europea (BMK e PMK) sono raramente riscontrate. La cooperazione volontaria offre la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente all'evoluzione delle tendenze e dei modelli di diversione dei precursori di droghe.
Questi regolamenti stabiliscono le procedure, le modalità di lavoro e i limiti per gli operatori economici che commerciano in precursori di droghe. Le disposizioni includono le regole per l'ottenimento e il controllo delle licenze e delle registrazioni, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, le procedure di importazione ed esportazione e l'identificazione di anomalie o irregolarità ("transazioni sospette").
I regolamenti UE definiscono alcuni termini, tra cui "sostanza classificata" e "sostanza non classificata". Una sostanza classificata è quella contenuta nell'allegato dei regolamenti, comprese le miscele o i prodotti naturali (se la sostanza classificata in essi contenuta può essere facilmente estratta), ma esclusi i medicinali che li contengono (ad eccezione di quelli della categoria 4 della 111/2005). Una sostanza non classificata è qualsiasi sostanza che, pur non essendo elencata nell'allegato, è identificata come utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
A livello internazionale, la Convenzione ONU del 1988 elenca i precursori chimici delle droghe in due tabelle. La Tabella I contiene sostanze che possono essere convertite facilmente in droghe controllate o che sono essenziali per la produzione di droghe, mentre la Tabella II contiene altre sostanze chimiche come solventi e reagenti comunemente utilizzati per la lavorazione delle droghe. Le sostanze elencate nella Tabella I sono soggette a controlli più severi rispetto a quelle della Tabella II. Nei regolamenti dell'UE, tutte le sostanze chimiche delle tabelle I e II delle Nazioni Unite sono suddivise in quattro categorie, descritte di seguito. Questo sistema di categorizzazione a quattro livelli consente una maggiore flessibilità nell'applicazione di controlli, verifiche e monitoraggi, adattati alle esigenze dell'Unione Europea.
Categoria 1
Questa categoria contiene le sostanze che sono facilmente convertibili in droghe controllate e sono soggette ai controlli più severi. Molte di queste sono contenute nella Tabella I della Convenzione ONU del 1988.
Sostanza | Tabella ONU | Tipicamente usato per produrre |
1-Fenil-2-propanone (BMK, P-2-P) | I | Anfetamina |
3,4-metilendiossifenilpro-pan-2-one (PMK, MD-P-2-P) | I | MDMA |
4-Anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) | I | Derivati del fentanil |
Alfa-fenilacetoacetonitrile (APAAN) | I | Anfetamina |
Cloroefedrina | - | Metamfetamina |
Cloropseudoefedrina | - | Metamfetamina |
Efedrina | I | Metamfetamina |
Ergometrina | I | LSD |
Ergotamina | I | LSD |
Isosafrol (cis + trans) | I | MDMA |
Acido lisergico | I | LSD |
Acido N-acetilantranilico | I | Metaqualone |
Norefedrina | I | Metamfetamina |
N-fenetil-4-piperidone (NPP) | I | Derivati del fentanil |
Piperonale | I | MDMA |
Pseudoefedrina | I | Metamfetamina |
Safrolo | I | MDMA |
Categoria 2
Questa categoria contiene sostanze ampiamente utilizzate nell'industria chimica e che sono anche essenziali per la lavorazione delle droghe (ad esempio, l'anidride acetica e il permanganato di potassio per la lavorazione dell'eroina e della cocaina). Queste sostanze provengono dalla Tabella I o dalla Tabella II della Convenzione del 1988.
Sostanza | Tabella ONU | Tipicamente utilizzata per produrre |
Anidride acetica (a) | I | Eroina |
Acido fenilacetico | I | Anfetamina |
Acido antranilico | I I | Metaqualone |
Piperidina | I I | Fenciclidina |
Permanganato di potassio | I | Cocaina |
Categoria 3
Questa categoria contiene i reagenti e i solventi tipicamente utilizzati nella lavorazione delle droghe di cui alla Tabella II della Convenzione del 1988.
Sostanza | Tabella ONU | Uso tipico |
Acido cloridrico | II | Reagente |
Cloruro di idrogeno | - | Reagente |
Acido solforico | II | Reagente |
Toluene | II | Solvente |
Etere etilico | II | Solvente |
Etere dietilico | - | Solvente |
Acetone | II | Solvente |
Metiletilchetone | II | Solvente |
Categoria 4
Questa categoria riguarda specificamente i medicinali e i medicinali veterinari contenenti efedrina, pseudoefedrina o loro sali.
Sostanza | Tabella ONU | |
Medicinali e medicinali veterinari contenenti efedrina o suoi sali | - | Metamfetamina |
Medicinali e medicinali veterinari contenenti pseudoefedrina o suoi sali | - | Metamfetamina |
Tutte le sostanze contenute negli elenchi dell'ONU sono presenti negli elenchi dell'UE, tuttavia, alcune sostanze chimiche aggiuntive sono regolamentate nell'Unione Europea - si tratta di sostanze chimiche non presenti negli elenchi dell'ONU che sono state utilizzate nella produzione illegale di droga nell'Unione Europea. Oltre agli elenchi di sostanze classificate, l'INCB mantiene un elenco internazionale di sorveglianza speciale limitato di sostanze non classificate. Nell'Unione europea, la Commissione europea gestisce un "elenco di monitoraggio volontario". Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e la Commissione possono proporre aggiunte all'elenco di monitoraggio volontario per facilitare l'identificazione dei tentativi di diversione e rispondere rapidamente alle nuove tendenze.
Le responsabilità degli operatori economici che commerciano in precursori di droghe sono riassunte in una tabella delle "Linee guida per gli operatori" (vedi Figura) prodotte dalla Commissione europea.
Gli operatori economici svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione della diversione dei precursori di droghe e devono facilitare l'identificazione di transazioni sospette che coinvolgono tutte le sostanze classificate; ciò è obbligatorio per le categorie da 1 a 4, e volontario e fortemente raccomandato per le sostanze non classificate. Queste disposizioni si sono dimostrate efficaci in relazione alle sostanze classificate, tanto che le principali sostanze utilizzate per la produzione di anfetamina e MDMA nell'Unione Europea (BMK e PMK) sono raramente riscontrate. La cooperazione volontaria offre la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente all'evoluzione delle tendenze e dei modelli di diversione dei precursori di droghe.
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